di Cassazione – sentenza n. 17956 del 9 agosto 2006 – ha respinto il ricorso di un datore di lavoro e fissato una serie di presupposti per la validità del licenziamento disciplinare. I giudici hanno infatti stabilito che un dipendente che reagisce in maniera violenta in seguito alle continue provocazioni dei colleghi non va licenziato. Per la reazione è, infatti, da giudicare “conseguenza del rancore che era venuto accumulandosi a causa del continuo e irritante scherno” per cui anche se riprovevole (in nessun caso si giustificano comportamenti basati sulla violenza fisica o psichica) non punibile in quanto provocata e, inoltre, “non era stata posta in essere durante l’esecuzione di prestazioni lavorative”.
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