Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono finalmente pronunciate sulla portata applicativa dell’art. 3-bis, DL n. 146/2021, ossia della disposizione che sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, introducendo anche precisi limiti all'impugnabilità del ruolo.
Tale previsione - si rammenta - a novella dell’articolo 12 del DPR n. 602/73, ha inserito il nuovo comma 4 bis, ai sensi del quale:
- l'estratto di ruolo non è impugnabile;
- il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La questione rimessa alle SS. UU. dalla sezione tributaria concerneva la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto la rituale notifica di atti di riscossione, e che ne scopra occasionalmente la sussistenza, di impugnarli immediatamente, anche con il ruolo.
Su questa possibilità, invero, ha inciso il nuovo art. 3-bis che, come detto, ha limitato l'accesso alla tutela immediata, per come precedentemente configurata, invece, dalle stesse Sezioni Unite di Cassazione con la sentenza n. 19704/2015.
Era da stabilire, ciò posto, se la nuova disposizione, per la quale non è indicata alcuna disciplina transitoria, si applicasse o meno ai giudizi pendenti.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 a risoluzione della questione controversa:
"In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
Contestualmente, il massimo Collegio di legittimità ha giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, per come sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 della Costituzione, quest’ultimo con riguardo all’articolo 6 della Cedu e all’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
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