Ultime precisazioni della Corte di cassazione in ordine all’accertamento della non fallibilità delle società.
Ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale dettato dalla Legge fallimentare per stabilire se una società può fallire o meno, ciò che rileva è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico, afferenti alle attività commerciali specifiche dell’impresa ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale o quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica e che siano idonei a misurarne l’effettiva consistenza economica.
Non rientrano, fra questi, “gli altri proventi” che corrispondano a sopravvenienze attive derivanti una tantum, dalla contestuale riduzione dell’accantonamento per rischi iscritto nell’esercizio precedente in ragione di un contenzioso precedente.
In particolare, la variazione contabile derivante dal definitivo venir meno, in tutto o in parte, della passività stimata, prudenzialmente, nel fondo rischi nonché dall’apposizione nella voce A5 “altri ricavi e proventi” del valore positivo corrispondente alla differenza tra quanto accantonato e quanto effettivamente dovuto, non è in nessun modo correlata alla gestione ordinaria dell’impresa e non può, quindi, essere considerata un ricavo in senso tecnico.
E’ quanto precisato nel testo della sentenza n. 23484 del 26 agosto 2021, pronunciata dalla Suprema corte a conferma di una decisione di revoca della dichiarazione di fallimento di una Srl.
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