Viene formulato un quesito al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili in merito alla sussistenza dell'incompatibilità, stabilita dall'art. 4 del Dlgs n. 139/2005, tra l'esercizio della professione di commercialista e l'esercizio di attività di impresa svolta per conto proprio, in nome proprio o altri, quando il professionista è socio accomandatario di società che ha per oggetto esclusivo la gestione di quote di srl (holding pura).
Sul punto si ricorda l'art. 4, comma 2, lett. c), Dlgs 139/2005, che esclude tale incompatibilità qualora l'attività d'impresa, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, o se si tratta di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione o se il professionista svolge la carica di amministratore in società in base ad uno specifico incarico professionale.
Anche nelle note interpretative della disciplina delle incompatibilità, par. 4.1., si sostiene che non sussiste incompatibilità quando l'attività di impresa è diretta alla gestione patrimoniale mobiliare ed immobiliare; in caso di gestione immobiliare, si precisa che deve trattarsi di attività di pura gestione, mentre in caso di gestione patrimoniale mobiliare può trattarsi di gestione “statica” (stabile investimento in titoli) o “dinamica”.
Pertanto, nel caso prospettato, chiarisce il pronto ordini n. 126 del 20 giugno 2016, si esclude che l'attività di impresa comporti incompatibilità con la professione.
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