Si ha violazione del decoro architettonico di un edificio, tutelato dal secondo comma del’art. 1120, c.c., anche qualora il fabbricato non sia dotato di particolare pregio artistico; è sufficiente che siano “alterate in modo visibile e significativo la struttura e l’armonia complessiva” che caratterizzano il fabbricato.
Lo ha affermato la seconda sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 14455 del 19 giugno 2009, disponendo l’abbattimento della veranda creatasi dalla trasformazione dell’unico balcone esistente al piano ammezzato poiché questa aveva interrotto “il ritmo della facciata ottocentesca” che connotava l’edifico.
I giudici di legittimità hanno ritenuto errata la pronuncia resa in primo grado secondo cui la veranda costruita doveva considerarsi completamento di una struttura già esistente e quindi non lesiva del decoro architettonico.
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