No al danno morale se c’è reintegra in forza di provvedimento d’urgenza
Pubblicato il 16 marzo 2015
In caso di
licenziamento riconosciuto illegittimo dal giudice con conseguente
reintegra in forza di un provvedimento d’urgenza, non deriva necessariamente il diritto al risarcimento del
danno morale.
Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione, con sentenza n.
5082 del 13 marzo 2015, riconoscendo corretta la decisione della Corte territoriale la quale aveva motivato il
rigetto della domanda di risarcimento del danno ulteriore, in base alla considerazione che, se pure il danno sussiste ed è riconducibile al rapporto lavorativo, in ragione dell’evidente sofferenza del rapporto e delle parti, conseguente ad un conflitto acceso, accanito e rilevante, lo stesso non può riferirsi alla specifica vicenda del licenziamento per essersi questa risolta con
pronta reintegrazione in forza di provvedimento di urgenza.