La Legge n. 92/2012 (c.d. Fornero) ha previsto la possibilità di stipulare accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti all’esodo dei lavoratori prossimi a pensione (entro i successivi 48 mesi), con erogazione di una prestazione da parte dell’INPS, finanziata interamente dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica.
L’INPS, con messaggio n. 2475 del 15 giugno 2017, ha fornito chiarimenti con riguardo al cumulo dei periodi contributivi per le prestazioni di accompagnamento a pensione (c.d. esodo).
Per l’accesso alla prestazione è richiesto il perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
In via generale, le modalità di accesso al pensionamento alle quali è finalizzata la prestazione di esodo sono:
• la pensione di vecchiaia;
• la pensione anticipata;
• la pensione anticipata o di vecchiaia di cui all’art. 24 comma 15-bis della legge n. 214/2011.
Tuttavia, chiarisce l’Istituto, ai fini dell’accesso alla prestazione in questione non può essere esercitata la facoltà di cumulo al momento dell’accesso all’esodo in quanto non sono stati ancora raggiunti i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dalla legge.
Tuttavia, il lavoratore titolare di assegno straordinario o di accompagnamento alla pensione può presentare, anche in anticipo rispetto al termine del periodo di esodo, domanda di pensione con facoltà di cumulo.
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