No al contributo addizionale per le indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale
Pubblicato il 23 aprile 2015
L’INPS, con
messaggio n. 2778 del 22 aprile 2015, ha ricordato che con circolari nn. 1, 13 e 83 del 2013, ha regolato le modalità di accesso alle indennità pari all'integrazione salariale straordinaria ai l
avoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro, nonché le relativa disciplina contributiva.
Ai fini del relativo finanziamento, la Legge Fornero, dispone che alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, c. 2 e 5, Legge n.
84/94, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, c. 1, lettera b), Legge n. 84/1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'
obbligo contributivo di cui all'art. 9, Legge n.
407/90.
Sottolinea l'Istituto che, come già precisato nelle precedenti circolari, l’art. 3, c. 3, Legge
92/2012, estende in capo alle imprese suddette solo l’obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della Legge n. 407/90, e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.
Pertanto, relativamente alle indennità di cui all’art. 3, c. 2, L. 92/12,
non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 1, D.L. n. 86/88, convertito dalla Legge n. 160/88.