No a Opzione donna se l'opzione al contributivo è irrevocabile

Pubblicato il 07 giugno 2024

Con un messaggio interno (n. 2150 del 6 giugno 2024), diretto per lo più agli operatori delle Strutture territoriali, l’INPS fornisce le indicazioni operative per la liquidazione della pensione anticipata c.d. Opzione donna per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa anche in regime internazionale.

Oggetto di attenzione sono, in particolare, i più stringenti requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), a modifica dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il messaggio in parola, nel rispetto delle richiamate istruzioni della circolare n. 59 del 3 maggio 2024 a cui gli operatori delle Sedi INPS dovranno attenersi nella gestione delle domande, contiene alcune indicazioni di carattere generale degne di nota.

Vediamo quali sono.

Opzione donna: requisiti e decorrenze

Possono accedere a Opzione donna anche le lavoratrici dipendenti e autonome che maturano i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2023 e rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. se trattasi di lavoratrice dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, la data di presentazione domanda deve rientrare tra le date di apertura e di chiusura dei tavoli di confronto;
  2. nell’ipotesi invece di lavoratrice licenziata da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, la data di licenziamento intimato deve rientrare nel periodo compreso tra la data di apertura e chiusura del tavolo di confronto. In questo caso, chiarisce l’INPS, il tavolo di confronto non deve necessariamente essere aperto alla data della domanda di pensione.

Opzione donna 2024 per le lavoratrici dipendenti in sintesi

Periodo di validità

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Lavoratrici beneficiarie

Entro il 31 dicembre 2023

35 anni di anzianità contributiva il 31 dicembre 2023

61 anni di età, ridotti di un anno per ogni figlio (massimo 2 anni)

59 anni per lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi

Caregivers

Lavoratrici con disabilità ≥ 74%

Lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi

Per le donne che perfezionano i requisiti nel corso dell'anno 2023, la pensione non può avere decorrenza anteriore:

Per il personale del comparto scuola e AFAM, l’acceso è invece consentito rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

Per gli iscritti al Fondo Elettrici, al Fondo Ipost, al Fondo Ferrovie e alla Gestione Pubblica la decorrenza non può essere minore della data presentazione domanda di pensione.

Opzione donna e opzione al contributivo

L’INPS, con messaggio n. 2150 del 6 giugno 2024, sottolinea poi che l'accesso alla pensione anticipata Opzione donna è incompatibile con l'esercizio dell'opzione al contributivo divenuta irrevocabile.

Si ricorda che l’opzione al contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono optare per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole contributive.

Pertanto la lavoratrice che fa domanda di Opzione donna dovrà preventivamente accertarsi:

  1. di non aver esercitato l'opzione al contributivo;
  2. nel caso avesse esercitato l'opzione, che la stessa risulti revocabile e possa pertanto essere annullata.

Nella gestione delle domande, infatti, l’INPS verifica la presenza di una certificazione per opzione nel sistema contributivo e, solo qualora la certificazione risulti revocabile, procede alla definizione della domanda di pensione opzione donna previo annullamento della certificazione di opzione al contributivo.

Opzione donna e accrediti figurativi

L’articolo 1, comma 40, della cd. Riforma Dini (legge n. 335 del 1995) prevede che per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) 170 giorni per ciascun figlio nei casi di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età;

b) 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi, per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità (in alternativa la lavoratrice può scegliere di determinare l’importo della pensione applicando il coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli).

L’INPS, con messaggio n. 2150 del 6 giugno 2024, ricorda che tali disposizioni “di favore” non si applicano in caso di accesso al pensionamento con opzione donna.

Opzione donna 2021 e requisiti ordinari per l'accesso a pensione

L’INPS infine rileva che:

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