La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere in ordine al seguente punto di diritto: se il giudice di merito, decidendo nel rapporto tra vittima e responsabile di un fatto illecito, possa “tagliare” la liquidazione del danno biologico, tenendo conto di quanto già pagato alla vittima dall’Inail, a titolo di retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate.
E la risposata della Corte Suprema è negativa per due ordini di ragioni:
A chiarirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 17407 del 30 agosto 2016.
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