Niente risarcimento per il tempo libero perduto

Pubblicato il 28 aprile 2011 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 9422 del 27 aprile 2011 – il diritto al tempo libero non costituisce un diritto fondamentale dell'uomo costituzionalmente protetto in quanto “il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione".

Sulla scorta di tale assunto la Corte ha respinto il ricorso presentato da un uomo che oltre al risarcimento richiesto alla Telecom a causa della sospensione del servizio di Adsl per 48 ore pretendeva, altresì, di venir indennizzato per la perdita di quattro ore del proprio tempo libero che andavano calcolate e liquidate come ore di straordinario.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy