Niente risarcimento per il tempo libero perduto
Pubblicato il 28 aprile 2011
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n.
9422 del 27 aprile 2011 – il diritto al tempo libero non costituisce un diritto fondamentale dell'uomo costituzionalmente protetto in quanto
“il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione".
Sulla scorta di tale assunto la Corte ha respinto il ricorso presentato da un uomo che oltre al risarcimento richiesto alla Telecom a causa della sospensione del servizio di Adsl per 48 ore pretendeva, altresì, di venir indennizzato per la perdita di quattro ore del proprio tempo libero che andavano calcolate e liquidate come ore di straordinario.