Niente rimessione per chi consulta il cartaceo

Pubblicato il 09 febbraio 2016

E’ esclusa la rimessione in termini per impugnare la sentenza, allorché il soggetto ne sia venuto a conoscenza in ritardo in quanto limitatosi a consultare il registro cartaceo e non quello telematico.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, respingendo la richiesta di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. di un soggetto, per l’impugnazione di una sentenza del Tribunale che lo condannava per lesioni, di cui tuttavia era venuto a conoscenza diverso tempo dopo il deposito (avvenuto in via informatica) in quanto si era limitato a controllare il Registro cartaceo.

Respingendo le censure del ricorrente, la Corte Suprema ha ricordato che il decreto ministeriale 27 aprile 2009 (G.u. n. 107 del 11 maggio 2009) ha fissato, in sostituzione del precedente D.m. 24 maggio 2001, le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministro della giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri a cura delle cancellerie e delle segreterie presso gli Uffici giudiziari.

Via il cartaceo, registri gestiti in via informatica

Con l’emanazione di tale decreto ha preso dunque avvio il Sistema informativo della cognizione penale (SICP) e da allora non è più consentita la tenuta dei registri in forma cartacea e delle relative rubriche di cui alla normativa, in quanto integralmente gestiti in via informatica dal sistema.

Nella specie, il Tribunale in questione ha fatto presente che il modello cartaceo (consultato in via esclusiva dal ricorrente) – pur non essendo stato formalmente abolito  - è impiegato solo ad uso interno, che il deposito delle sentenze è invece annotato nel Registro generale informatizzato e che le informazioni relative al deposito delle sentenze vanno chieste al personale di cancelleria della sezione, che provvede ad informare l’utenza dopo aver consultato il suddetto registro informatizzato (come debitamente segnalato da appositi cartelli).

Ne consegue – conclude la Corte con sentenza n. 5043 depositata l’8 febbraio 2016 – che la mancata informazione circa il deposito della pronuncia del Tribunale (e conseguente scadenza dei termini per impugnare), è imputabile alla parte privata, che non ha tenuto conto delle innovazioni apportate al sistema delle registrazioni, delle indicazioni del personale di cancelleria che dette innovazioni segnalavano, né della normativa sopra richiamata. 

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