Niente responsabilità amministrativa senza colpa grave
Pubblicato il 23 aprile 2010
La Corte conti, sezione giurisdizionale centrale, con la sentenza n. 30 depositata lo scorso 8 febbraio, ha accolto l'appello presentato da alcuni componenti della giunta di un Comune del Lazio avverso la decisione con cui il Tar li aveva condannati al risarcimento del danno per aver deliberato il rimborso delle spese legali ai componenti della commissione edilizia, i quali erano stati assolti in un procedimento penale per il quale erano imputati per avere favorito il sindaco pro-tempore. I rimborsi in questione, secondo i giudici amministrativi, erano da considerare ingiustificati e per questo fonte di responsabilità amministrativa.
Di diverso avviso la Corte dei conti, la quale, pur riconoscendo che il rimborso delle spese legali è possibile solo qualora il procedimento che ha coinvolto il dipendente dell’ente locale non abbia evidenziato un conflitto d’interessi con l’amministrazione di appartenenza, - condizione questa non verificatasi per la vicenda in esame in cui ai componenti della Commissione Edilizia Comunale era stato contestato, in sede penale, di aver illecitamente favorito la sanatoria di abusi edilizi commessi dall'ex sindaco - ha comunque escluso che possano essere condannati gli amministratori che abbiano deliberato il rimborso di tali oneri; in ogni caso – si legge nel testo della decisione – si doveva tener conto che “il procedimento penale che aveva dato luogo alle spese legali di cui fu disposto il rimborso con le deliberazioni in questione aveva comunque avuto un esito favorevole agli imputati” e che “le deliberazioni della giunta comunale in questione furono prese con il parere favorevole di legittimità del segretario comunale”. La condotta colposa degli amministratori, pertanto, era da considerare come “priva del requisito della colpa grave, che come noto è assolutamente indispensabile per il maturare di responsabilità amministrativa”.