Niente pagamento dell'imposta se il conferimento non è ancora certo

Pubblicato il 02 luglio 2010
La Corte di giustizia Ue, con decisione del 1° luglio 2010 relativa alla causa C-35/09, si è pronunciata in ordine all'interpretazione dell'articolo 4, n. 1, lettera c), della Direttiva 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali come modificata dalla direttiva 85/303/CEE nonché del principio di proporzionalità, nell'ambito di una controversia tra l'amministrazione finanziaria italiana ed un notaio di Padova 

Per la Corte, la normativa comunitaria non impedisce che uno Stato membro, nella specie quello italiano, “designi la registrazione dell’atto di aumento del capitale di una società come l’elemento che precisa il momento in cui interviene il fatto generatore dell’imposta sui conferimenti, purché sia mantenuta la connessione fra la riscossione dell’imposta menzionata e il conferimento effettivo dei beni alla società beneficiaria”. Tuttavia, qualora al momento del rogito dell’atto il conferimento effettivo dei beni non sia ancora stato operato e se non è certo che detto conferimento avverrà, lo Stato interessato non potrà richiedere il pagamento dell’imposta sui conferimenti fintantoché il conferimento in parola non rivesta carattere certo. Ed infatti – continua la Corte - ”il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che restringe, dinanzi ai giudici tributari, i mezzi di prova della mancanza dell’effettivo conferimento per l’aumento di capitale deliberato da una società alla presentazione di una sentenza civile, passata in giudicato e che dichiara la nullità o annulla l’atto di registrazione, cosicché l’imposta sui conferimenti deve, in ogni caso, essere versata e il suo rimborso può avere luogo unicamente a fronte della produzione di tale sentenza civile”.
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