L’ordine di demolizione di un immobile colpito da sequestro penale deve ritenersi affetto da vizio di nullità ai sensi dell’art. 21 septies Legge n. 241/1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.), dunque radicalmente inefficace per assenza di un elemento essenziale dell’atto; ossia la possibilità giuridica dell’oggetto del comando.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione sesta, accogliendo il ricorso di una s.r.l., sanzionata per non aver ottemperato all'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di realizzazione di opere abusive (mediante demolizione delle stesse). La società condannata sosteneva tuttavia l’inapplicabilità della sanzione per l’inottemperanza, poiché l’immobile abusivo (che avrebbe dovuto essere demolito) era sottoposto a sequestro penale.
Il Collegio amministrativo, sostenendo le ragioni della ricorrente, argomenta quanto segue. Innanzitutto l’ingiunzione che impone un obbligo di facere inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile che è stato sottratto alla disponibilità del destinatario del comando, difetta di una condizione costituiva dell’ordine, ossia l’imposizione di un dovere eseguibile.
Per di più, nella situazione considerata, non è dato ravvisare alcun profilo di rimproverabilità nella condotta (necessariamente) inerte del destinatario dell’ordine di demolizione, al quale resta infatti preclusa l’esecuzione del comando da un altro provvedimento giudiziario che gli ha sottratto la disponibilità giuridica e fattuale del bene. Dunque, l’irrogazione di una sanzione per una condotta che non può in alcun modo essere soggettivamente ascritta alla colpa del soggetto colpito dalla sanzione stessa, non può che essere giudicata illegittima per il difetto del necessario elemento psicologico della violazione.
Infine, conclude il Consigli di Stato con sentenza n. 2337 del 17 maggio 2017 - fermo restando il carattere assorbente delle considerazioni sopra svolte, resta da aggiungere un argomento, tutt'altro che secondario, di equità: non può esigersi - soprattutto in difetto di un’espressa previsione di legge in tal senso, stante anche il divieto di prestazioni imposte se non che per legge, ex art. 23 Cost. – che il cittadino impieghi tempo e risorse economiche per ottenere la restituzione di un bene di sua proprietà, ai soli fini della sua distruzione.
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