Niente consumo di gruppo se l'acquisto non avviene, fin dall'inizio, anche per conto degli altri
Pubblicato il 29 giugno 2010
La Cassazione, con sentenza n. 24432 del 28 giugno 2010, ha respinto i ricorsi avanzati da due uomini avverso la decisione con cui il Gup del Tribunale di Roma, prima, e la Corte d'appello, poi, li aveva condannati per concorso in cessione di droga e violenza sessuale nei confronti di tre ragazze minorenni. Le difese dei due imputati lamentavano che i giudici di merito avessero negato la sussistenza del consumo di gruppo senza considerare lo stato di tossicodipendenza e la consapevolezza degli altri soggetti che avevano partecipato all'incontro.
La Corte di legittimità ha così spiegato che perchè possa configurarsi un “consumo di gruppo”, “l'acquisto e la detenzione destinata all'uso personale deve avvenire fin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e la manifesta volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, verificandosi così una situazione di codetenzione e non di cessione”. Per contro – continuano i giudici della Sesta sezione penale - nei casi, come quello di specie, in cui gli agenti utilizzano la sostanza stupefacente da loro procurata o già in loro possesso “per iniziare all'uso di essa non consumatori nei quali manca lo scopo che caratterizza la detenzione come codetenzione”, sicchè questi si trovano in rapporto di estraneità e diversità rispetto a coloro cui forniscono la droga e la loro condotta si caratterizza come "cessione”, non si ha omogeneità teleologica della condotta e, pertanto, il consumo di gruppo non si verifica.