Niente bancarotta fraudolenta per l'imprenditore “solo formale”
Pubblicato il 25 marzo 2010
Con sentenza n. 11279 del 24 marzo, la Cassazione, Quinta sezione penale, ha annullato, con rinvio, la sentenza con cui due imprenditori – rivelatisi in realtà come solo formali - erano stati condannati per bancarotta fraudolenta documentale in quanto gli stessi, nell'ambito di una procedura di fallimento, avevano omesso di presentare la dichiarazione dei redditi della società.
Nel testo della decisione viene spiegato come, in presenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, non è definibile in modo netto ed automatico l'iter che giustifica l'affermazione di colpevolezza dell'imprenditore “solo formale” qualora la stessa risulti basata esclusivamente sul rilievo della sua irregolarità e della vigenza della carica “occorrendo, viceversa, una indagine concreta sul modo di atteggiarsi dell'elemento psicologico”.
Non solo. Per la Corte di legittimità, le dichiarazioni dei redditi non rientrano tra i documenti la cui mancanza possa determinare il reato di bancarotta fraudolenta documentale; l'oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale è, infatti, espressamente individuato nei libri e nelle altre scritture contabili, quei documenti, cioè, che hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione dei patrimonio e del movimento degli affari.
Infine, conclude la Cassazione - “la pura condotta di omessa tenuta di qualsiasi scrittura contabile non rientra nella previsione, essendo idonea semmai a integrare fatti di bancarotta semplice, a meno che non si dimostri che scopo dell'omissione era proprio quello di recare pregiudizio ai creditori”.