Il condominio non può deliberare la costruzione di un ascensore, ove tale innovazione vada a ledere l’accesso dei singoli condomini ai box auto di loro proprietà esclusiva. E ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sull’effettivo utilizzo di detti box.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo il ricorso dei condomini avverso la delibera condominiale di installazione di un ascensore all’interno dell’androne delle scale. I ricorrenti, in particolare, assumendosi proprietari esclusivi di un’area retrostante e dei box auto ivi esistenti, lamentavano come la realizzazione dell’ascensore avrebbe impedito loro l’accesso all'area anzidetta ed ai garage.
Il condominio convenuto, difendendosi, eccepiva, tra l’altro, come i ricorrenti di fatto non avessero mai utilizzato i suddetti box per posteggiare i loro autoveicoli.
Censura accolta in appello ma respinta dalla Corte Suprema, secondo cui la condizione di inservibilità di un bene comune all'uso ed al godimento anche di un solo condomino – che ai sensi dell’art. 1120 secondo comma c.c. rende illegittima e quindi vietata l’innovazione deliberata dagli altri condomini – è riscontrabile anche nel caso in cui l’innovazione produca una sensibile menomazione dell’utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene.
E di tale principio la Corte ha fatto più volte applicazione anche in ipotesi - del tutto analoghe alla presente d’istallazione di un ascensore, ancorché volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap - ove l’ innovazione sia risultata lesiva dei diritti di altro condominio sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione su eventuali utilità compensative, ed ove l’istallazione avesse reso talune parti dell’edificio inservibili all'uso ed al godimento anche di un solo condomino.
Alla luce di ciò, la Cassazione – con sentenza n. 24235 del 29 novembre 2016 - respinge l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello, laddove, nel valutare se l’innovazione avesse o meno compromesso il godimento delle proprietà individuali dei ricorrenti, ha escluso ogni lesione sulla base dell’uso che negli ultimi anni questi ne avevano fatto. Mentre l’apprezzamento avrebbe dovuto essere operato, viceversa, alla stregua della natura e della destinazione economica dei beni stessi
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