Con sentenza n. 33553 depositata il 25 agosto, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha accolto il ricorso di un imputato, riconosciuto colpevole ex art. 186 comma 7 Codice della strada, per essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolemico da parte degli organi di polizia, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale.
Avverso la pronuncia, il ricorrente lamentava l'erronea applicazione, nel computo della pena, dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.s. comma 2 bis (aver provocato un incidente), essendo detta aggravante riferibile al solo diverso reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 C.d.s., e non anche all'autonoma fattispecie ad esso contestata (rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico).
Pienamente convenendo con il ricorrente, la Cassazione ha evidenziato – in contrasto con il suo precedente orientamento – come in effetti l'art. 186 comma 7 C.d.s. richiami, ai fini del trattamento sanzionatorio, il solo comma 2 del medesiomo articolo e non anche il comma 2 bis, che per l'appunto disciplina l'aggravante in questione.
D'altra parte – sottolineano i giudici di legittimità – pare evidente la differenza ontologica tra "conducente in stato di ebbrezza" quale elemento costitutivo della contestata aggravante, e quello di "conducente che rifiuti di sottoporsi all'accertamento di tale stato", essendo implicita, in tale ultimo caso, la mancanza della condizione legittimante l'aggravante medesima.
Ciò premesso, la Cassazione annulla con rinvio la pronuncia impugnata, limitatatamente alla riconosciuta aggravante ex art. 186 comma 2 bis C.d.s.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".