Nessuna sanzione per la compensazione allargata del bonus Irpef
Pubblicato il 12 giugno 2014
A tutto campo il recupero mediante compensazione, da parte del sostituto d'imposta, delle somme erogate -
a titolo di bonus di 80 euro - ai dipendenti.
L'informazione giunge da Assosoftware, con comunicato stampa dell'
11 giugno 2014, con il quale viene chiarito che le istituzioni e le amministrazioni pubbliche hanno trovato un accordo sulla c
ompensazione “allargata”, con F24, delle somme erogate come bonus
con tutti gli importi a debito da versare (quindi non solo contributi Inps e ritenute ma anche, ad esempio, tributi locali).
Tale impostazione può essere seguita anche se ancora non è giunta la conversione in legge del Dl. n.
66/2014, in quanto è stato
approvato dal Senato l'emendamento del governo che stabilisce quanto segue: ”Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'art.17 del D.L.
9/7/1997, n. 241”.
Di conseguenza,
decadono le ipotesi ventilate dalla carta stampata secondo cui in caso di utilizzo della compensazione “allargata” prima della conversione del Dl. 66/2014 si va incontro all'obbligo
di ravvedimento operoso.