Nessuna sanzione per la compensazione allargata del bonus Irpef

Pubblicato il 12 giugno 2014 A tutto campo il recupero mediante compensazione, da parte del sostituto d'imposta, delle somme erogate - a titolo di bonus di 80 euro - ai dipendenti.

L'informazione giunge da Assosoftware, con comunicato stampa dell'11 giugno 2014, con il quale viene chiarito che le istituzioni e le amministrazioni pubbliche hanno trovato un accordo sulla compensazione “allargata”, con F24, delle somme erogate come bonus con tutti gli importi a debito da versare (quindi non solo contributi Inps e ritenute ma anche, ad esempio, tributi locali).

Tale impostazione può essere seguita anche se ancora non è giunta la conversione in legge del Dl. n. 66/2014, in quanto è stato approvato dal Senato l'emendamento del governo che stabilisce quanto segue: ”Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'art.17 del D.L. 9/7/1997, n. 241”.

Di conseguenza, decadono le ipotesi ventilate dalla carta stampata secondo cui in caso di utilizzo della compensazione “allargata” prima della conversione del Dl. 66/2014 si va incontro all'obbligo di ravvedimento operoso.
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