Nessun reato di evasione Iva all’importazione per la barca immatricolata a San Marino
Pubblicato il 10 gennaio 2013
La Corte di Cassazione – Sezione penale – con la
sentenza n. 1172/2013 del 9 gennaio, sancisce un importante principio di diritto in materia di scambi commerciali tra il nostro Paese e la Repubblica di San Marino, finalizzato a porre fine all’intensa attività di polizia giudiziaria svolta dalla Gdf, proprio allo scopo di intercettare eventuali reati di contrabbando doganale e di evasione Iva all'importazione.
Secondo i Supremi giudici, infatti, non sussiste il reato di evasione Iva all’importazione per le merci che vengono importate dalla Repubblica di San Marino in Italia, come pure per l’uso stabile nel nostro Paese di veicoli o imbarcazioni immatricolate nella stessa Repubblica.
Nella sentenza, viene richiamato l’Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica del Titano, secondo cui gli scambi doganali con l'Italia sono eseguiti in esenzione da tutti i dazi all'importazione ed all'esportazione. In virtù di ciò, dunque, non è possibile applicare le regole generali sulle importazioni previste dal Dpr n.
633/72 al Titolo V.
Relativamente al caso di specie, riguardante i cittadini possessori di natanti immatricolati nei registri sammarinesi, dunque, non possono trovare applicazione le sanzioni irrogate per l'Iva all'importazione (articolo 70 del Dpr 633/72), ma eventualmente solo quelle meno gravi relative all'Iva interna (Dlgs
471/1997). La Corte ha così negato l’esistenza dei reati di contrabbando doganale e di evasione Iva all’importazione, accogliendo il ricorso del contribuente.