Il luogo dove si esercita un’attività commerciale o imprenditoriale (come nel caso di un ristorante) non rientra nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 624-bis del Codice penale (furto in abitazione).
Questo, tuttavia, salvo che il fatto non sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa.
Difatti, rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’articolo citato, esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
E’ quanto concluso dai giudici delle Sezioni unite penali di Cassazione, dopo essere stati interpellati, sulla relativa questione, dalla Quinta sezione penale.
Il responso è stato anticipato con informazione provvisoria resa al termine dell’udienza del 23 marzo 2017.
Si resta in attesa del deposito della sentenza.
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