Nel condono di Equitalia anche le multe stradali e il bollo auto
Pubblicato il 24 gennaio 2014
La definizione agevolata delle cartelle Equitalia e degli avvisi di accertamento esecutivi concessa dalla
legge di Stabilità 2014, fino al 28 febbraio, con il pagamento da parte dei contribuenti debitori di quanto dovuto, in una unica soluzione, senza il pagamento degli interessi di mora e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, è entrata nel vivo.
Nei primi giorni di operatività della sanatoria, però, l’adesione dei contribuenti è stata piuttosto scarsa (circa 200 le richieste pervenute) anche a causa di molti dubbi sull’operatività concreta di questo condono.
A prima vista, infatti, i benefici sembrano essere limitati, dato che l’unica voce di spesa eliminata certa era quella relativa agli interessi di mora e a quelli di ritardata iscrizione a ruolo, mentre poco si sapeva circa il trattamento da riservare alle multe e agli altri verbali degli organi di polizia sia statali che locali.
A far chiarezza sul tema è intervenuta la stessa Equitalia, che dopo aver diramato una direttiva rivolta ai propri uffici, pubblica in data
23 gennaio 2014 un comunicato stampa con cui chiarisce alcuni dubbi interpretativi circa l’applicazione della sanatoria alle iscrizioni a ruolo derivanti da infrazioni al Codice della strada.
È ora specificato che: “
la definizione agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per i tributi di competenza degli uffici statali (quali Ministeri e Prefetture), delle agenzie fiscali (Entrate, Territorio, Demanio, Dogane e Monopoli) e enti locali (Regioni, Province e Comuni).”
Dunque, anche le multe stradali e il bollo della macchina rientrano nella cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, anche se il risparmio pure in questo caso è limitato ai soli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento entro i 60 giorni previsti.
Ne restano esclusi invece, le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi Inps e Inail, i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi, come pure l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate.