Negoziazione assistita, obbligo escluso nei procedimenti per ingiunzione
Pubblicato il 09 febbraio 2015
La
negoziazione assistita di cui al
Decreto legge n. 132/2014, a partire dal
9 febbraio 2015, diventa
condizione di procedibilità per chi voglia intraprendere un'azione giudiziale in materia di
risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le
domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti le 50mila euro.
Ipotesi escluse dall'obbligo di negoziazione
L'
obbligatorietà della negoziazione, ai sensi dell'articolo 3, 3° comma del Decreto n. 132/2014, non si applica:
- nei
procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- nei
procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
- nei
procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'
esecuzione forzata;
- nei
procedimenti in camera di consiglio;
- nell'
azione civile esercitata nel processo penale.
La negoziazione assistita non si applica nemmeno per le controversie oggetto di conciliazione e
mediazione obbligatoria.
La condizione di improcedibilità, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, 7° comma del Decreto n. 132/2014, non si applica
nelle ipotesi in cui la parte
può stare in giudizio personalmente.
Eccezione di improcedibilità
L'
improcedibilità per
mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice,
non oltre la prima
udienza.
Avveramento della condizione
Nei casi di negoziazione obbligatoria, la
condizione dell'esperimento della procedura si considera
avverata se l
'invito non è
seguito da
adesione o è
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è
decorso il termine concordato dalle parti per l'espletamento della
procedura, in ogni caso
non inferiore a un mese e
non superiore a
tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le
parti medesime.
Accordo come titolo esecutivo e per iscrivere ipoteca
Si ricorda, infine, che l'eventuale
accordo di composizione della controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce
titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.