Negoziazione assistita, obbligo escluso nei procedimenti per ingiunzione

Pubblicato il 09 febbraio 2015 La negoziazione assistita di cui al Decreto legge n. 132/2014, a partire dal 9 febbraio 2015, diventa condizione di procedibilità per chi voglia intraprendere un'azione giudiziale in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti le 50mila euro.

Ipotesi escluse dall'obbligo di negoziazione

L'obbligatorietà della negoziazione, ai sensi dell'articolo 3, 3° comma del Decreto n. 132/2014, non si applica:

- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

- nei procedimenti in camera di consiglio;

- nell'azione civile esercitata nel processo penale.

La negoziazione assistita non si applica nemmeno per le controversie oggetto di conciliazione e mediazione obbligatoria.

La condizione di improcedibilità, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, 7° comma del Decreto n. 132/2014, non si applica nelle ipotesi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.

Eccezione di improcedibilità

L'improcedibilità per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Avveramento della condizione

Nei casi di negoziazione obbligatoria, la condizione dell'esperimento della procedura si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti medesime.

Accordo come titolo esecutivo e per iscrivere ipoteca

Si ricorda, infine, che l'eventuale accordo di composizione della controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy