La Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto la domanda di disconoscimento di paternità avanzata dal curatore speciale di un minore, dopo aver scoperto l’assenza di legami biologici con quest’ultimo.
In detta occasione i giudici supremi hanno affermato che l’attuale quadro normativo, come interpretato da giurisprudenza e dottrina, impone un bilanciamento tra l’esigenza di affermare la verità biologica e l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari. Ciò, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia.
Tale bilanciamento, nell’ottica dell’interesse superiore del minore, non può costituire il risultato di una valutazione astratta. Occorre, viceversa, accertare in concreto gli effetti che il provvedimento richiesto abbia in relazione all'esigenza di sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
Ed i giudici d’appello, nella decisione in tale sede impugnata – conclude la Corte con sentenza n. 26767 del 22 dicembre 2016 – hanno consapevolmente omesso detto accertamento, sull'erroneo presupposto della sua totale irrilevanza ai fini del disconoscimento.
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