Necessità di cure Niente espulsione

Pubblicato il 28 giugno 2016

Garanzia diritto alla salute impedisce espulsione 

La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di una cittadina peruviana avverso la pronuncia che avallava la sua espulsione dal territorio italiano, in quanto priva del permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno non necessario

Motivo ostativo all'espulsione – secondo la Corte con sentenza n. 13252 del 27 giugno 2016  – è la necessità della straniera di seguire un protocollo post – operatorio, conseguente ad intervento di asportazione di alcuni organi a causa di un tumore. Per la stessa non è dunque necessaria, ai fini della permanenza, la richiesta del permesso di soggiorno.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy