La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di una cittadina peruviana avverso la pronuncia che avallava la sua espulsione dal territorio italiano, in quanto priva del permesso di soggiorno.
Motivo ostativo all'espulsione – secondo la Corte con sentenza n. 13252 del 27 giugno 2016 – è la necessità della straniera di seguire un protocollo post – operatorio, conseguente ad intervento di asportazione di alcuni organi a causa di un tumore. Per la stessa non è dunque necessaria, ai fini della permanenza, la richiesta del permesso di soggiorno.
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