Il tema afferisce alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020 relative alla non imponibilità Iva per operazioni aventi ad oggetto navi destinate ad attività commerciale adibite alla navigazione in alto mare, ovvero beni e servizi alle stesse destinati e all’esclusione Iva per operazioni di locazione, noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto.
Il provvedimento agenziale dello scorso 15 giugno 2021 ha approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio dell’Ue, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare.
Ora, con risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti.
Per aver diritto alle agevolazioni Iva previste è necessario inoltrare una dichiarazione – esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia - attestante il possesso dei requisiti previsti dalla norma: questa può essere presentata direttamente dal dichiarante - committente, armatore, proprietario dell’imbarcazione, comandante o soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave - o, per conto di questi, da un intermediario delegato incaricato.
A seguito dell’invio della denuncia verrà rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione che andrà riportato nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all’operazione oggetto di dichiarazione.
Con una sola dichiarazione è possibile riferirsi a più navi e riportare i dati identificativi dei fornitori ricollegati alla specifica nave.
In caso di soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia, è possibile adempiere alla comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un valido documento di identità, al Centro operativo di Pescara (Cop), all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it (va specificato nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021).
Altro caso affrontato è quello dei fornitori indiretti. Se la fruizione del regime di non imponibilità è richiesta anche con riferimento a prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante o per i casi di operazioni di bunkeraggio navale (fornitori indiretti), la risoluzione ricorda che il dichiarante, a prescindere dal fatto che sia o meno residente, stabilito o identificato in Italia, deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori diretti nella Sezione II del Quadro B.
Il fornitore, poi, dovrà trasmettere la copia della dichiarazione, con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia, ai propri cedenti o prestatori, a cui spetta la non imponibilità Iva.
Infine, vengono rese indicazioni per l’ipotesi di imbarcazioni in corso di costruzione: visto che la verifica a consuntivo della condizione della navigazione in alto mare non può essere effettuata entro la fine dell’anno solare in cui è stata inoltrata la dichiarazione stessa, i committenti/dichiaranti presentano la dichiarazione indicando nella casella 2 (numero di iscrizione della nave) il codice convenzionale 9999999, lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione) e compilando la casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3…) quando la dichiarazione si riferisce a più imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante, ferma restando la necessità di barrare le caselle 7 e 10.
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