NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi: attenzione ai redditi incumulabili

Pubblicato il 21 maggio 2024

I percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che svolgono attività sportiva come titolari di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa nel settore professionistico o dilettantistico sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto.

Nei casi di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023, calcolati anche per sommatoria e calcolando  anche i compensi per lavoro autonomo occasionale.

È quanto ha chiarito l’INPS con la circolare n. 67 del 20 maggio 2024.

La circolare ha sciolto i dubbi, sorti all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), in merito al regime di incumulabilità tra indennità NASpI/DIS-COLL e redditi da lavoro sportivo dilettantistico, dubbi che il messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024 non aveva dipanato.

E i chiarimenti dell’INPS non si fermano qui. La circolare n. 67 del 2024 infatti riepiloga i criteri di accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Ripercorriamo nel dettaglio, con l’ausilio di utili tabelle di sintesi, le modalità di fruizione delle indennità di disoccupazione nel lavoro sportivo e gli obblighi comunicativi previsti in capo al lavoratore sportivo percettore di NASpI o DIS-COLL che esercita un'attività sportiva.

NASpI per i lavoratori sportivi subordinati

La disciplina della NASpI è estesa ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, del settore professionistico o dilettantistico  per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023 (articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2021).

Con la stessa decorrenza la disciplina della NASpI è applicabile agli sportivi apprendisti per contratti di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e di terzo livello (apprendistato di alta formazione e di ricerca), secondo le norme in deroga previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Per gli sportivi apprendisti professionalizzanti l’accesso alla NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022 (per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022) (articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le sole società sportive operanti nel professionismo e circolare n. 91 del 2023).

Ai fini del riconoscimento della prestazione di disoccupazione NASpI rileva, evidenzia l’INPS, la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo (professionistico o dilettantistico) in cui il lavoratore opera.

L’accesso alla NASpI è ammesso alla presenza di tutti gli altri requisiti generali legislativamente previsti vale a dire, oltre al requisito dello stato di disoccupazione (articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), il requisito contributivo di 13  settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

ATTENZIONE: Non sono considerati utili ai fini della durata della NASpI i contributi versati precedentemente al 1° luglio 2023 se gli stessi siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione.

L'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo le regole generali (articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, cfr. tabella in calce) e non può in ogni caso superare, per il 2023, l’importo massimo mensile di 1.470,99 euro e, per il 2024, di 1.550,42 euro.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione di disoccupazione.

La domanda di NASpI va presentata all'INPS.

NASpI per i lavoratori sportivi in sintesi

Aspetto

Descrizione

Destinatari

Dal 1° luglio 2023, lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, del settore professionistico o dilettantistico.

Dal 1° gennaio 2022, lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nel professionismo

Requisiti

Stato di disoccupazione involontaria

13 settimane di contribuzione nel quadriennio antecedente la cessazione (78 contributi giornalieri nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi).

Importo

Retribuzione mensile pari o inferiore al limite annuale

Per il 2023: 75% della retribuzione mensile se questa è pari o inferiore a 1.352,19 euro.

Per il 2024: 75% della retribuzione mensile se questa è pari o inferiore a 1.425,21 euro.

Retribuzione mensile superiore al limite annuale

Per il 2023: 75% di 1.352,19 euro, incrementato del 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.352,19 euro.

Per il 2024: 75% di 1.425,21 euro, incrementato del 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.425,21 euro.

Importo massimo mensile

Per il 2023: 1.470,99 euro.

Per il 2024: 1.550,42 euro.

Durata

Metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, escludendo i periodi già utilizzati per prestazioni di disoccupazione.

Modalità di presentazione domanda

Telematica tramite sito INPS, Istituti di Patronato, Contact Center multicanale (803 164 da rete fissa, 06 164164 da rete mobile).

 

DIS-COLL per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico

Possono accedere alla prestazione DIS-COLL i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'area del dilettantismo, iscritti, dal 1° luglio 2023, alla Gestione separata (articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021).

NOTA BENE: Con la circolare n. 67 del 20 maggio 2024 si ricorda che per tali lavoratori l’obbligo contributivo scatta solo per i compensi di importo superiore ai 5.000 euro annui erogati dal 1° luglio 2023

Più nel dettaglio a tali lavoratori l’indennità DIS-COLL è riconosciuta qualora sia soddisfatto

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione - relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

NOTA BENE: L’INPS ricorda che il reddito imponibile ai fini previdenziali, che rappresenta la base di calcolo della prestazione, deve essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, ossia l’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e l’anno civile precedente.

L’indennità DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile e calcolata secondo le regole generali (articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, cfr. tabella in calce).

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

ATTENZIONE: Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.

La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.

L’indennità DIS-COLL è concessa su domanda da presentare all’INPS.

DIS-COLL per i collaboratori sportivi nell’area del dilettantismo

Aspetto

Descrizione

Destinatari

Lavoratori sportivi del settore dilettantistico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata dal 1° luglio 2023 se compensi > 5.000 euro annui (concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023).

Requisiti

Stato di disoccupazione involontaria

1 mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione al predetto evento.

Importo

Reddito medio mensile pari o inferiore al limite annuale:

Per il 2023: 75% del reddito medio mensile se questo è pari o inferiore a 1.352,19 euro.

Per il 2024: 75% del reddito medio mensile se questo è pari o inferiore a 1.425,21 euro.

Reddito medio mensile superiore al limite annuale:

Per il 2023: 75% di 1.352,19 euro, incrementato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.352,19 euro.

Per il 2024: 75% di 1.425,21 euro, incrementato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.425,21 euro.

Importo massimo mensile della DIS-COLL:

Per il 2023: 1.470,99 euro.

Per il 2024: 1.550,42 euro.

Durata

Mesi di contribuzione accreditati dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione al predetto evento, massimo 12 mesi.

Modalità di presentazione domanda

Telematica tramite sito INPS, Istituti di Patronato, Contact Center multicanale (803 164 da rete fissa, 06 164164 da rete mobile).

 

NASpI/DIS-COLL e redditi da lavoro sportivo

L’INPS, con la circolare n. 67 del 20 maggio 2024, chiarisce infine che:

Confermati i termini generali previsti dal legislatore per le predette comunicazioni (articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 per la NASpI e articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo per la DIS-COLL).

In caso di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’obbligo della comunicazione del reddito annuo sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023, ivi compresi i compensi erogati per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale (articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

In presenza di più rapporti di lavoro, il limite di 5.000 euro annui opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

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