L’Agenzia delle Entrate si esprime sul trattamento fiscale applicabile agli interessi maturati su un mutuo concesso da una banca ad un suo dipendente, in caso di operazione di cartolarizzazione. Lo fa con la risposta ad interpello n. 378 dell’11 luglio 2023.
Il caso riguarda un dipendente di una banca che si è venuto a trovare nella seguente situazione:
A seguito dell’avvenuta cartolarizzazione, il dipendente chiede all’Amministrazione finanziaria se agli interessi corrisposti in funzione del suddetto mutuo devono continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR, concernente i finanziamenti concessi ai dipendenti.
Secondo il dipendente, dal momento della cartolarizzazione, la Banca non ha più il ruolo di mutuante bensì di intermediario tecnico, pertanto verrebbero meno i presupposti per l’applicazione della disciplina richiamata in merito alla determinazione del fringe benefit per i finanziamenti concessi ai dipendenti. Da qui, ne deriva la sua richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate.
Nella risposta n. 378/2023, l’Agenzia delle Entrate parte dall’analizzare la norma di cui all’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), secondo la quale “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Si tratta del cosiddetto ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
A sua volta, il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se alcune delle suddette somme o valori sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo.
Specifica l’Agenzia che la disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata, compresi i finanziamenti corrisposti da soggetti diversi in base a convenzioni e accordi.
ATTENZIONE: In base alla normativa in vigore, ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, occorre effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.
Nella risposta agenziale, viene affrontata anche la disciplina relativa alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti e richiamata la sua legge introduttiva, la n. 130 del 30 aprile 1999.
NOTA BENE: In sintesi, si tratta di operazioni che consistono nella vendita di crediti ad una ''società veicolo'' (SPV) che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l'emissione di titoli obbligazionari.
La circolare n. 8/E del 6 febbraio 2003, nel delineare l'attività svolta dallo SPV, ha chiarito che “Tale società si limita a divenire cessionaria dei crediti e ad emettere, a fronte di essi, titoli negoziabili, restandole preclusa ogni attività imprenditoriale diversa da quelle strettamente necessarie all'effettuazione della singola operazione”.
Conclude, dunque, l’Agenzia delle Entrate, che con riferimento al contratto di mutuo a tasso agevolato stipulato dall’istante, ricorra il presupposto di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 51 del TUIR, a nulla rilevando l’operazione di cartolarizzazione.
Pertanto, costituisce reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo.
Di conseguenza, viene bocciata la soluzione proposta dall'istante di vedersi rimborsata la maggiore imposta pagata a decorrere dalla cessione del mutuo a una società veicolo, non rilevando tale operazione ai fini fiscali.
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