Mutui prima casa. Sospensione anche nel 2022

Pubblicato il 05 novembre 2021

Negli articoli della nuova legge di bilancio per il 2022 c’è spazio anche per la proroga della disciplina emergenziale del Fondo Gasparrini emessa per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Il legislatore, nel 2021, ha previsto, attraverso il Fondo Gasparrini, la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento per l’acquisto della prima casa istituito per andare incontro ai mutuatari in temporanea difficoltà.

La misura straordinaria ha come beneficiari anche:

E’ possibile chiedere la sospensione per mutui relativi ad una prima casa, purchè non accatastata come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). Il fermo non può essere superiore a 18 mesi; inoltre, sono esclusi i mutui per ristrutturazione o costruzione, se non legati ad un contestuale acquisto dell’abitazione principale.

Nella nuova legge di bilancio tale disciplina viene resa applicabile anche per l’anno 2022.

La moratoria potrà essere richiesta per:

Durante la sospensione, il Fondo rimborsa il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione. In tale periodo la banca non può richiedere il pagamento relativo alla quota interessi del 50% rimasta a carico del mutuatario.

Gli interessi maturati, esclusa la parte coperta dal contributo del Fondo, dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi da rimborsare saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del mutuo.

Fondo Gasparrini: domanda

La sospensione in parola va richiesta tramite domanda alla banca che ha concesso il mutuo. E’ necessario allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Si specifica che la domanda di sospensione non può essere presentata se vi è un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento dell’istanza.

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