Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 29 settembre, annuncia il via libera della Commissione Europea alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese.
La Commissione Ue, con decisione in corso di formalizzazione, si dice favorevole a non sollevare obiezioni sul prolungamento, previsto dal Decreto Agosto, della moratoria sui finanziamenti per le PMI e della connessa garanzia della sezione speciale del Fondo PMI fino al 31 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021 per le rate di mutuo delle imprese del settore turistico.
Si ricorda, infatti, che per aiutare le micro, piccole e medie imprese, i professionisti e i lavoratori autonomi aventi sede in Italia, gravemente colpiti dalla crisi economica collegata all’emergenza sanitaria da Covid-19, era stata disposta dal decreto “Cura Italia” una moratoria straordinaria su linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza, per un volume complessivo di prestiti superiore a 300 mld di euro.
La Commissione Ue ritiene, ora, che l’ulteriore proroga sancita con il Decreto n. 104/2020 delle suddette misure di cui all’articolo 56 del Dl n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia ammissibile in quanto “l’estensione del termine della moratoria viene ritenuta aiuto compatibile ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, a sua volta, con avviso online del 29 settembre 2020, rende noto che le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento possono chiedere, ai sensi del citato DL n. 18/2020 ed in virtù della proroga di cui all’articolo 65 del Decreto Agosto, la sospensione fino al 31 gennaio 2021 del pagamento della rata del finanziamento in scadenza al 30 novembre 2020, ottenendo una dilazione del piano di rimborso.
Di conseguenza, tutte le rate successive al 30 novembre 2020 saranno quindi dilazionate: dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 e così via.
La richiesta di moratoria del pagamento della rata del finanziamento agevolato dovrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già usufruito della proroga al 30 settembre 2020 delle rate di rimborso dei finanziamenti scadenti prima di tale data, nel caso in cui intendano beneficiare dell’estensione della proroga al 31 gennaio 2021.
Di conseguenza, tutte le rate successive al 30 settembre 2020 saranno dilazionate (dal 30 marzo 2021 al 31 luglio 2021 e così via).
Si ricorda che il Fondo per il credito alle PMI e ai professionisti vittime di mancati pagamenti, istituito dalla Legge n. 208/2015, finanzia a tasso zero, fino a 500.000 euro e fino a dieci anni PMI e professionisti in situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti di debitori imputati di delitti in procedimenti penali.
Per accedere alla sospensione della rata e alla dilazione del piano di rimborso, le imprese dovevano dimostrare di essere in bonis alla data del 17 marzo 2020 (non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate da parte del sistema bancario) e autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità a causa delle conseguenze economiche dovute all’epidemia Covid-19.
La richiesta di sospensione insieme all’autocertificazione dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante la procedura informatica, collegandosi al portale “Attuazione DGIAI” accessibile dall’apposita pagina del sito internet del MiSE “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti”, nella sezione dedicata alle attività successive alla presentazione delle domande.
Sarà cura del Ministero trasmettere, nei termini procedurali di cui al DM 17 ottobre 2016, alle imprese che abbiano fatto richiesta di sospensione il provvedimento di variazione del decreto di concessione contenente, tra l’altro, il nuovo piano di ammortamento delle rate.
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