costituzionale – decisione n. 153 del 14 aprile 2006 – sentenzia che “l’individuazione di nuove figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”. Queste parole bocciano la legge del Piemonte n. 1, dell’8 gennaio 2004, il cui fine è la realizzazione di un “sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali”. La sentenza precisa così la portata della competenza concorrente tra Stato e Autonomie introdotta, in materia di professioni, con la riforma del titolo V della Costituzione.
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