Ai fini del monitoraggio fiscale il contribuente, nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, dovrà nei casi previsti andare a compilare il quadro RW presente nel modello Redditi. In particolare, il quadro richiede l’indicazione del valore delle attività finanziarie detenute, sulla base del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 18 dicembre 2013), emanato ai sensi del comma 4 del articolo 4 del D.L. 167/1990 con il quale viene conferito il potere di stabilire il contenuto della dichiarazione relativamente alle attività all’estero, nonché il valore in euro degli importi in valuta da dichiarare annualmente.
Il quadro dovrà essere compilato dalle persone fisiche, società semplici ed equiparate e dagli enti non commerciali (compresi i trust) residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).
Il citato articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, al comma 1, regola l’adempimento dichiarativo. Nel quadro RW devono essere indicati gli immobili situati all’estero, i diritti reali immobiliari o le quote di essi, gli oggetti preziosi, le opere d’arte che si trovano fuori dello Stato e altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Quest’anno, per la prima volta, nell’indicazione delle attività detenute all’estero occorre specificare con un apposito codice (codice 14) anche le valute virtuali (altre attività finanziarie detenute all’estero e valute virtuali).
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