IFEL su modifiche al sistema sanzionatorio, impatto sui tributi locali

Pubblicato il 09 settembre 2024

Il 28 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nazionale il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, emanato in attuazione dell'articolo 20 della Legge di Riforma fiscale (L. n. 111/2023) recante modifiche al sistema sanzionatorio nazionale.

La Fondazione IFEL ANCI ha esaminato queste novità in una nota di approfondimento del 2 settembre 2024, focalizzandosi sugli impatti per gli enti territoriali.

NOTA BENE: Le nuove disposizioni sono applicabili a partire dal 1° settembre 2024 e coinvolgono anche il sistema sanzionatorio degli enti locali. Nonostante il principio generalmente favorevole al reo (favor rei), è stata introdotta una deroga per garantire la copertura finanziaria delle modifiche a fronte del principio costituzionale del pareggio di bilancio.

Inoltre, il decreto prevede che la sanzione edittale sia generalmente ridotta ad una percentuale fissa, piuttosto che variabile, personalizzando la sanzione sulla base della recidiva o della riduzione per sproporzione, enfatizzando la valorizzazione della condotta del contribuente.

Infine, le sanzioni relative ai singoli tributi comunali saranno oggetto di un ulteriore provvedimento specifico, atteso nell'ambito dell'attuazione degli articoli 14 e 20 della Legge n. 111/2023.

L’IFEL, nel suo documento di lettura, analizza tutte le novità introdotte dal Decreto legislativo n. 87/2024, che riguardano diversi istituti, inclusi il cumulo giuridico e il ravvedimento operoso.

Riduzione delle sanzioni per omesso versamento

L'articolo 2 del Decreto legislativo 87/2024 introduce importanti modifiche al regime sanzionatorio per gli omessi o parziali versamenti di tributi, come l'IMU, previsto originariamente nel Dlgs n. 471/1997.

In primo luogo, le modifiche includono una riduzione della sanzione base. La sanzione per gli omessi o parziali versamenti è stata ridotta dal 30% al 25%. Questa modifica sarà applicata alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

NOTA BENE: Pertanto, l'omesso versamento dell'acconto IMU del 2024 sarà ancora sanzionato al 30%, mentre l'omesso versamento del saldo sarà sanzionato al 25%.

La riduzione della sanzione per omesso o parziale versamento comporta, di conseguenza, anche una riduzione delle sanzioni per i versamenti effettuati in ritardo.

Pertanto, a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di versamenti tardivi, si avrà la seguente rimodulazione delle sanzioni:

  1. per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
  2. per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
  3. per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo)

Cumulo giuridico escluso per i tributi locali

Il Decreto di riforma delle sanzioni ha apportato modifiche sostanziali all'articolo 12 del Dlgs n. 472/1997, che regola il cumulo giuridico.

Prima della riforma, il cumulo si applicava in presenza di concorso formale, concorso materiale formale, e continuazione o progressione di violazioni legate all'evasione dichiarativa. Questi casi non influenzavano significativamente i tributi comunali; piuttosto, il comma 5 permetteva l'applicazione del cumulo per violazioni dello stesso tipo su più annualità, una situazione sostenuta anche dalla giurisprudenza della Cassazione.

Con la riforma, le condizioni per l'applicazione del cumulo sono state ristrette ai soli casi di concorso formale, materiale e continuazione, anche su più annualità, ma escludendo specificamente le violazioni degli obblighi di pagamento.

NOTA BENE: La novità normativa porta ad una esclusione ampia delle violazioni nei tributi comunali dall'applicabilità del cumulo giuridico.

L'IFEL osserva come tale modifica implichi una riduzione significativa nell'applicazione del cumulo giuridico a partire dalle violazioni commesse dal primo settembre 2024. Inoltre, tutto ciò mira a ridurre la complessità e le discrepanze nel calcolo delle sanzioni, per allineare più strettamente la prassi sanzionatoria con i principi di proporzionalità e giustizia.

ESEMPIO: Mentre in precedenza un ente locale poteva applicare il cumulo per omessi versamenti dell'IMU su più anni, ora questa pratica è esclusa dalla possibilità di cumulo, semplificando la gestione delle sanzioni e riducendo la severità delle penalità per violazioni prolungate o ripetute.

La relazione illustrativa al decreto suggerisce una continuità nella disciplina, ma l'IFEL mette in evidenza come questo non corrisponda al consolidato orientamento della Cassazione, segnalando quindi una rottura rispetto alla prassi precedente. In sintesi, la riforma sembra non solo riformulare, ma in pratica limitare l'applicazione del cumulo giuridico nel contesto dei tributi comunali, riflettendo un cambiamento normativo significativo.

Decreto sanzioni, nuove modifiche al ravvedimento operoso

Il decreto legislativo n. 87/2024 ha apportato significative modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso, prevista dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, con l'intento di allinearsi alle novità del decreto legislativo n. 219/2023 relativo allo Statuto dei diritti del contribuente. Sebbene le percentuali di riduzione delle sanzioni rimangano invariate, sono state introdotte modifiche significative nelle condizioni e nei tempi di applicabilità del ravvedimento.

Le principali novità includono:

Secondo l’IFEL, le modifiche ampliano l'applicabilità del ravvedimento anche ai tributi comunali, promuovendo un sistema sanzionatorio più flessibile e meno punitivo.

Infatti, esse estendono anche agli atti soggetti al contraddittorio preventivo l'applicabilità del ravvedimento, fungendo come una sorta di sanatoria che mira a incrementare la compliance, accelerare gli incassi e ridurre il contenzioso.

Inoltre, le altre modifiche includono una riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo per regolarizzazioni successive alla constatazione della violazione ma prima della comunicazione dello schema di atto, e ad un quarto del minimo se avvengono dopo tale comunicazione, senza istanze di accertamento con adesione. La riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo è prevista anche per la presentazione tardiva della dichiarazione, se questa avviene entro novanta giorni dal termine.

Infine, è stato introdotto un nuovo comma per specificare che, in caso di più violazioni, la sanzione unica su cui applicare la riduzione sarà determinata in base alla prima violazione, facilitando così il calcolo delle sanzioni in situazioni complesse.

Tutte queste misure rappresentano un tentativo di rendere il sistema sanzionatorio più flessibile e meno punitivo, promuovendo un approccio più equo e proporzionale nel trattamento delle violazioni fiscali.

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