Nella seduta del 4 maggio 2017, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge che modifica le disposizioni del Codice penale in materia di legittima difesa.
Il provvedimento è costituito da due articoli, il primo dei quali modifica l’articolo 52, appunto rubricato “legittima difesa”, prevedendo l’aggiunta di un comma, dopo il primo, ai sensi del quale si considera legittima, nei casi di violazione di domicilio:
A seguire, viene aggiunto anche un comma all’articolo 59 del Codice penale sulle circostanze del reato, il quale prevede che, per la legittima difesa domiciliare, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore, in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale, è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere.
Il secondo articolo della proposta di legge interviene in materia di spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.
In proposito, viene previsto che l’onorario e le spese spettanti al relativo difensore siano a carico dello Stato.
Il testo della proposta passa ora all'esame del Senato.
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