Modello TR, in scadenza il secondo trimestre 2020

Pubblicato il 27 luglio 2020

Scade a fine mese, 31 luglio 2020, il termine perentorio per la presentazione del “Modello TR” riferito al secondo trimestre 2020 (aprile, maggio e giugno 2020). Il predetto termine riveste carattere di specialità, in quanto per i menzionati mesi i soggetti passivi IVA sono stati colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 con conseguenti limitazioni all’esercizio delle attività economiche (cd. “lockdown”).

Ciò ha determinato in molti casi una situazione di squilibrio in termini di IVA tra operazioni passive e operazioni attive, con la maturazione di eccedenze a credito non pienamente compensabili “internamente” con un debito d’imposta nel periodo. Quindi, in altri termini, tutti i soggetti passivi che non hanno effettuato operazioni nel trimestre interessato non potrebbero beneficiare dell’istituto del rimborso, mediante presentazione del Modello TR.

Modello TR, presupposto del rimborso IVA

Come noto, il principale presupposto che consente il rimborso IVA infrannuale è il cd. requisito dell’aliquota media, riconosciuto ai soggetti passivi quando esercitano “esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisiti e alle importazioni”.

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 3 del D.L. n. 250/1995 è stato modificato stabilendo che il rimborso è spettante allorquando l’aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisiti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%,

Modello TR, rischio mancato rimborso IVA

Alla luce di quanto appena affermato, non essendoci operazioni attive effettuate nel periodo del secondo trimestre 2020 (aprile, maggio e giugno), a causa del lockdown, l’accesso al rimborso non potrebbe essere riconosciuto, non essendovi la possibilità di una comparazione tra le diverse aliquote IVA.

In merito alle operazioni non imponibili IVA, le quali potrebbero aver subito un arresto nei predetti mesi, è comunque necessario, ai fini dell’accesso al rimborso che l’ammontare delle operazioni attive in regime di non imponibilità sia superiore al 25% del totale. Tale requisito potrebbe essere soddisfatto anche con una sola operazione (non imponibile) nel periodo.

Infine, resta ferma la possibilità di accedere al rimborso, anche in assenza di operazioni attive per i soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o che si siano identificati direttamente.

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