Modello OT24 anno 2017

Pubblicato il 15 dicembre 2016

Entro il prossimo 28 febbraio 2017 le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, potranno presentare telematicamente all’INAIL il Modulo OT24 per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa. Per il 2017 la riduzione è identica a quella del 2016.

 

Le domande (Modulo OT24) di riduzione del tasso medio di tariffa devono essere inviate telematicamente attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2017.

La riduzione spetta alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La riduzione

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa.

Per il 2017 la riduzione è identica a quella dello scorso anno ed è pari:

Lavoratori-Anno

Riduzione

Fino a 10

28 %

Da 11 a 50

18 %

Da 51 a 200

10 %

Oltre 200

5 %

 

La domanda

Il modulo di domanda è composto da:

Il modulo di domanda va compilato online per tutte le pp.aa.tt. del codice cliente su cui siano stati realizzati gli interventi.

ATTENZIONE

La domanda verrà automaticamente indirizzata dalla procedura informatica alla sede INAIL competente in ragione della sede legale dell’azienda, indipendentemente dalla localizzazione territoriale delle unità produttive.

 

Sul modulo di domanda la ditta deve indicare gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, che ha attuato nel 2016.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio tenendo presente che per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Scheda informativa generale

La scheda informativa generale contiene i campi relativi a:

Domanda di riduzione

Nella domanda vanno indicati:

Dichiarazione del richiedente

La dichiarazione del richiedente deve avere ad oggetto:

Il richiedente, ammonito sulle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, verrà identificato attraverso la combinazione delle credenziali di accesso.

Interventi

Gli interventi possono essere:

Presupposti applicativi

Per poter richiedere la riduzione, oltre all’aver effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, è necessario che le aziende siano in regola con gli adempimenti ed i versamenti contributivi ed assicurativi ed abbiano rispettato le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Regolarità contributiva ed assicurativa

La riduzione sarà concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente.

Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro

Il requisito dell’osservanza in questione s’intenderà realizzato qualora saranno state osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2016.

ATTENZIONE

Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole pp.aa.tt. oggetto della domanda.

 

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l’annullamento della riduzione concessa qualora l’irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

La documentazione

Entro il termine del 28 febbraio 2017 deve essere presentata unitamente alla domanda, a pena di inammissibilità, anche la documentazione probante.

ATTENZIONE

La documentazione va presentata utilizzando l’apposita funzionalità “Allegati” disponibile nei Servizi online all’interno del “modulo OT24 – Lista inviate”.

 

L’Istituto non prenderà in considerazione documentazione presentata oltre il predetto termine.

Errori

In caso di errore nella compilazione della domanda la stessa potrà essere ricompilata ed inoltrata, sempre entro il termine del 28 febbraio 2017, con allegata tutta la documentazione attinente alla domanda.

In tali casi, l’ultimo inoltro annullerà il precedente.

Accoglimento o rigetto

Il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto della domanda sarà comunicato al datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Tuttavia, qualora dovesse risultare la mancanza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della riduzione, l’INAIL procederà:

 

Quadro delle norme

D.P.R. n. 445/2000

D.M. 12 dicembre 2000

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