Modello Iva TR, possibile variare la scelta tra rimborso e compensazione

Pubblicato il 12 novembre 2014 Nulla vieta al contribuente che ha espresso la scelta tra rimborso o compensazione del credito Iva trimestrale, presentando il modello Iva TR, di modificare la volontà espressa. Il tutto può avvenire ripresentando il modello correttivo entro i termini di legge, oppure anche in un momento successivo, ma, a secondo della scelta effettuata, comunque prima della validazione del rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate oppure prima dell’utilizzo in compensazione.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 99 dell’11 novembre 2014, rispondendo ad una consulenza giuridica presentata da un ufficio territoriale, che si era trovato a valutare due istanze di Modello TR, rispetto alle quali i creditori avevano modificato la scelta inizialmente effettuata: nel primo caso, revocando il rimborso in favore di una successiva compensazione in sede di dichiarazione annuale; mentre, nel secondo caso, l’istanza di rimborso era stata inviata erroneamente dopo l’utilizzo in compensazione del credito.

L’ufficio fa presente che per i rimborsi annuali è prevista la richiesta di revoca, mentre per quanto riguarda i rimborsi trimestrali la circolare n. 9/1994 sembra invece non consentirla.

Reversibilità della scelta

L’Agenzia ricordando che con il modello TR il contribuente esprime la propria volontà circa l’utilizzo delle eccedenze di credito Iva infrannuale, specifica anche che in caso di rettifica/integrazione della prima opzione, lo stesso può agire presentando una nuova istanza nella quale si barrerà la casella “correttiva nei termini”.

Non si ravvisa, infatti, alcuna norma che sancisca “l’immodificabilità” della scelta operata dal contribuente presentando il modello TR. Pertanto, la rettifica del modello TR è possibile anche oltre la scadenza per la “correttiva nei termini” (ossia l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), con la richiesta dell’utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso.

Unica condizione per il via libera alla compensazione è che l’ufficio non abbia già superato la fase istruttoria e non sia stata già validata la disposizione di pagamento. In caso di avvenuta validazione, infatti, la rettifica non è consentita.

La modifica della scelta da compensazione a rimborso, invece, può essere eseguita a condizione che il credito non sia stato già utilizzato in compensazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa: domanda prenotativa

24/09/2024

Patente a crediti: autocertificazione fino al 31 ottobre 2024. Il modulo

24/09/2024

Rateazione delle cartelle di pagamento

24/09/2024

Bonus befana: come funziona e come richiederlo

24/09/2024

Modello 730/2024 precompilato, ultimi giorni per modificare e inviare

24/09/2024

Licenziamento illegittimo, restituzione indennità di mobilità: parola alle SU

24/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy