In vista della scadenza dell'invio per il primo trimestre 2017, il 2 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR (per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale) e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016.
Il modello non è interessato da modifiche. Per le compensazioni orizzontali non è necessaria l’apposizione del visto di conformità neanche per importi oltre i limiti.
Tra le novità:
L'aggiornamento, evidenzia il provvedimento n. 59279/E del 28 marzo 2017, tiene conto dei decreti legislativi 127/2015 e 128/2015, che hanno ampliato i casi di esonero dalla prestazione della garanzia, e delle semplificazioni ex Dl n. 193/2016 (decreto fiscale) che innalzano il tetto ai fini delle garanzie.
Per i rimborsi fino a 30mila euro:
Per i rimborsi oltre 30mila euro, nella generalità dei casi non sussiste più l’obbligo di garanzia, ma sono sufficienti:
In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Resta l'obbligo di garanzia in caso di rimborsi superiori ai 30mila euro:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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