L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 11160/2022, ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2022, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all'anno 2021 da presentare nel 2022 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.
Unitamente ad esso è stato licenziato anche il modello IVA Base 2022, da utilizzare in alternativa al modello IVA, che rappresenta una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva.
I modelli di dichiarazione annuale IVA sono resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei suddetti modelli secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
Sono confermati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale: la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 2 maggio 2022. Il termine ultimo del 2 maggio 2022 è stato differito rispetto al 30 aprile che cade di sabato.
È possibile, comunque, “anticipare” la presentazione, entro il 28 febbraio 2022, se si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell’ambito della dichiarazione annuale, compilando il quadro VP.
Il nuovo modello non tiene conto delle bozze dei documenti IVA precompilati, che saranno mese a disposizione dall’Agenzia delle Entrate solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, con effetti quindi sul prossimo modello.
Il nuovo modello di Dichiarazione Iva 2022 presenta alcuni cambiamenti che sono stati introdotti per accogliere le novità normative riguardanti l’applicazione dell’Imposta nel 2021.
In primo luogo, è da evidenziare che nei quadri VE e VF sono state modificate ed eliminate alcune percentuali di compensazione a seguito delle misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico previste dal Dl Sostegni bis.
Nello specifico, è da segnalare una doppia modifica relativa alle percentuali di compensazione per i prodotti agricoli:
la percentuale del 6% è sostituita con quella del 6,4% per la legna da ardere e per il legno squadrato;
le percentuali del 7,65% e del 7,95% sono sostituite con quella del 9,5% per gli animali vivi della specie bovina e suina.
Inoltre, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione “orizzontale” del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata), come disposto dalla Legge di bilancio per il nuovo anno (L. n. 234/2021, art. 1, comma 72).
Di conseguenza, è stato eliminato il campo “6” nel rigo VX4 dove i subappaltatori edili dovevano attestare il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.
Altre novità si riferiscono alle operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: il campo 9 sezione 3-A rigo VF34 del modello IVA 2022 è stato denominato “Operazioni esenti legge 178/2020”. Si ricorda, infatti, che quando il contribuente realizza operazioni di cessioni di strumenti per diagnostica Covid-19 e prestazioni di servizi ad esse connesse, nonché cessioni di vaccini contro il Covid-19 e prestazioni di servizi ad esse connesse, queste sono esenti da Iva fermo restando il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Da segnalare, inoltre, le modifiche apportate al modello per l’anno d’imposta 2021 al fine di accogliere le nuove regole per l’applicazione dell’Iva nell’e-commerce.
Nel quadro VO e nelle relative istruzioni, in materia di comunicazione delle opzioni e delle revoche, sono stati ridenominati i righi VO10 e VO11, ora riferiti alle “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, per tenere conto delle novità del DLgs. 83/2021 in materia di vendite intracomunitarie a distanza e prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, con particolare riferimento alla rideterminazione della soglia di semplificazione unitaria di 10 mila euro annui al di sotto della quale l'Iva è dovuta nel paese del fornitore, salvo opzione per la tassazione nel paese del consumo (ossia in quello di arrivo dei beni oggetto di vendita intracomunitaria, ovvero quello di residenza del committente dei servizi TTE).
Le norme sull’e-commerce, inoltre, hanno comportato modifiche al modello anche riguardo la determinazione della percentuale di detrazione.
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