Modello Iva 2020, online la bozza con le novità

Pubblicato il 07 gennaio 2020

Pubblicata online dall’Agenzia delle Entrate la bozza del modello di dichiarazione Iva 2020, riguardante il periodo d’imposta 2019, con le relative istruzioni.

Il modello va presentato, esclusivamente per via telematica, all’Amministrazione finanziaria nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020:

Presenti alcune novità significative che interessano il Frontespizio e il quadro VA, che ha subito un restyling con l’eliminazione del rigo per l’adeguamento ai parametri.

Due nuovi quadri, invece, sono stati istituiti e sono:

Bozza Modello Iva 2020, novità Frontespizio e quadro VA

Relativamente al Frontespizio, vi è da segnalare che nel riquadro “Firma della dichiarazione” è stata prevista la casella Esonero dall’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che, essendo risultati virtuosi, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Nel quadro VA, invece, nella sezione 2, è stato cancellato il rigo VA11 che lo scorso anno riguardava l’adeguamento ai parametri. Lo stesso, poi, da quest’anno è stato denominato “Gruppo IVA art.70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano ad un gruppo Iva. Pertanto, come indicato nella bozza delle istruzioni, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel gruppo Iva. Di conseguenza, è stato eliminato il rigo VA16 che aveva un contenuto analogo.

Bozza Modello Iva 2020, nuovi quadri VQ e VP

Il nuovo quadro VQ è stato introdotto per i contribuenti che determinano il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei. Esso dovrà essere utilizzato se tali versamenti non spontanei sono effettuati in caso di ricevimento di comunicazioni d’irregolarità, ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972, o di notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del Dl n. 78/2010.

In esso va riportato, tra l’altro, l’anno d’imposta cui si riferisce l’Iva periodica non versata (colonna 1).

Il quadro VP, invece, è dedicato alla LIPE. Questo, infatti, è stato introdotto per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale Iva i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019.

Si ricorda che è stato il Dl n. 34/2019 a riformulare l’articolo 21-bis, comma 1, del Dl n. 78/2010 e a prevedere che la comunicazione dei dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre possa essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

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