I criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso sono stati fissati dall’Agenzia delle Entrate.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), a modifica del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha previsto che, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale apportando modifiche rispetto alla precompilata, il fisco può eseguire controlli preventivi, in via automatizzata o con verifica della documentazione giustificativa.
Nello specifico, la norma stabilisce che i controlli si attivano sia per la presenza di elementi di incoerenza rispetto ai criteri determinati dall’Agenzia delle Entrate e sia quando emerge il diritto al rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Il provvedimento prot. 203543 del 9 giugno 2023 indica i possibili elementi di incoerenza che potrebbero portare al blocco dei rimborsi d’imposta contenuti nei modelli 730/2023.
Dunque in base al provvedimento agenziale prot. 203543 del 9 giugno 2023 i criteri che fanno scattare i controlli preventivi sono:
NOTA BENE: Le Entrate non apportano novità in materia confermando le regole applicate negli anni precedenti per i modelli 730.
Come premesso, i controlli preventivi si applicano sia alle dichiarazioni presentate ai CAF che ai professionisti abilitati.
Con riferimento al criterio inerente il rischio derivante da irregolarità verificatesi negli anni precedenti, va detto che è indirizzato a verificare che gli errori commessi nelle dichiarazioni degli anni passati non influiscano sul riporto dei dati nelle denunce successive.
La norma dispone che i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, sono eseguiti entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione che nel 2023 deve avvenire entro il 2 ottobre.
Dopo i detti controlli qualora il dichiarante abbia diritto al rimborso, questo verrà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
In ogni caso l’Agenzia ha possibilità di effettuare i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
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