Archiviata l’ultima scadenza utile del 22 luglio 2016 per poter spedire nei termini il modello 730/2016 riferito ai redditi relativi all’anno d’imposta 2015, si apre ora il periodo che consente ai contribuenti di rimediare ad eventuali errori ed omissioni.
Si ricorda, infatti, che i contribuenti che si accorgono - dopo l’invio della dichiarazione dei redditi - di non aver fornito tutti gli elementi utili in dichiarazione possono correggere spontaneamente la posizione originaria, utilizzando i diversi rimedi che variano in funzione delle modifiche da apportare e in base agli errori commessi: integrative a favore del contribuente (maggior credito o un minore debito d’imposta) ovvero a sfavore del contribuente e pro fisco (minor credito o un maggior debito d’imposta).
Entro il 25 ottobre 2016 è possibile presentare il modello 730 integrativo “a favore” indicando il codice 1 nella apposita casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il modello pro contribuente può essere inoltrato solo per il tramite di un intermediario abilitato come un Caf o professionista, a cui deve essere inviata tutta la documentazione cartacea di supporto anche se, in precedenza, il modello era stato inoltrato direttamente via web dallo stesso contribuente oppure tramite il datore di lavoro. In questo caso il maggior rimborso che scaturisce dalla dichiarazione integrativa verrà liquidato direttamente dal sostituto d'imposta.
In alternativa al 730 integrativo si può presentare un modello Unico 2016 Pf entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini), oppure entro il più ampio termine del 30 settembre 2017 (integrativa a favore). L’eventuale maggior credito può essere chiesto a rimborso o utilizzato subito in compensazione.
Nel caso in cui il contribuente si accorge di non aver inserito in dichiarazione tutti i dati utili e dalla integrazione/rettifica dovesse emergere un minor credito o un maggior debito (aggravio della sua posizione nei confronti del Fisco), quest’ultimo deve utilizzare il modello Unico 2016 persone fisiche.
Il modello Unico integrativo 2016 può essere presentato:
- entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini);
- entro il 30 settembre 2017, termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articolo 2 comma 8 del Dpr 322 del 1998) avvalendosi anche in questo caso del ravvedimento operoso, secondo le nuove regole introdotte dalla legge 190/2014.
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