Partenza per i modelli dichiarativi 2019; l’agenzia delle Entrate ha reso disponibili le versioni definitive dei modelli per il 2019 (redditi 2018).
Con provvedimento prot. n. 10652/2019 del 15 gennaio 2019 sono stati approvati i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni.
La dichiarazione per il 2019 incamera una serie di agevolazioni tra le quali:
In caso di erogazioni liberali in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle Associazioni di promozione sociale, il contribuente può fruire della detrazione pari al 30 per cento, che si sposta al 35 per cento per le erogazioni in favore delle organizzazioni di volontariato.
Il nuovo Codice del Terzo settore dispone che, al posto della detrazione, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (ad esempio le Onlus) sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Occorre tenere a mente che, in caso di fruizione delle varie agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario comunicare all'Enea le informazioni sui lavori effettuati. L’apposita guida presente nel sito di Enea fornisce informazioni sugli interventi edilizi per cui vige l’obbligo della comunicazione.
Ha numero protocollo 10664/2019 il provvedimento del 15 gennaio 2019 delle Entrate che approva il modello di Certificazione Unica “CU 2019” da trasmettere entro il 7 marzo 2019.
Con esso si attesta:
Fanno l’ingresso nella CU 2019 le caselle 379 e 380, utili per inserire il credito d’imposta che l’INPS ha riconosciuto ai contribuenti che hanno fatto ricorso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario), che consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, in quote mensili per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Inoltre, sono presenti altri nuovi codici dedicati agli aggiunti oneri detraibili:
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