Modelli F24 con compensazioni a rischio, dalle Entrate i criteri di selezione

Pubblicato il 29 agosto 2018

Possibile la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 195385 del 28 agosto 2018, che dando attuazione alla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2018 prevede - allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta - che l'Amministrazione finanziaria possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio.

Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; in caso contrario la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Selezione delle deleghe a rischio

In primo luogo, con il provvedimento del 28 agosto, l’Agenzia individua i criteri di selezione delle deleghe considerate a rischio.

I modelli F24 che presentano profili di rischio vengono selezionati per una loro eventuale sospensione usando i criteri riferiti:

Al fine di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di debiti iscritti a ruolo - si legge nel provvedimento - a decorrere dal 29 ottobre 2018, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

Procedura di sospensione dei modelli F24 contenenti compensazioni a rischio

L'eventuale sospensione della delega trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia riguarda il suo intero contenuto e viene comunicata tramite apposita ricevuta a chi ha inviato il modello F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine.

Nella stessa ricevuta sarà indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non potrà essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24.

Durante il periodo di operatività della sospensione:

Nel caso in cui, dopo successivi controlli, l’Agenzia delle Entrate rilevi che il credito non è stato correttamente usato (per esempio perchè inesistente), la stessa comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicando anche la motivazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy