L’Agenzia delle Entrate, con quattro distinti provvedimenti del 15 gennaio, approva la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 2021, le cui bozze erano online dallo scorso 23 dicembre.
I dichiarativi e le relative istruzioni sono disponibili nella sezione “Modelli” del sito istituzionale.
I modelli appena pubblicati, da utilizzare in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi, non presentano evidenti cambiamenti rispetto ai loro prototipi, confermando così le novità già emerse nelle versioni online di dicembre 2020.
Per quanto riguarda il modello 730/2021 si conferma che la data ultima di presentazione è il 30 settembre 2021.
In esso trovano spazio le recenti modifiche normative relative al periodo d’imposta 2020, come per esempio:
il Superbonus al 110%;
il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente;
la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19;
i bonus vacanze e facciate;
il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.
La novità più evidente riguarda proprio la maxi-detrazione per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, per la cui gestione è stata lasciata invariata la struttura della sezione legata agli altri bonus relativi agli immobili. Si è deciso, infatti, di aggiungere solo una “casella” in più all’interno delle sezioni “spese per interventi di recupero edilizio” (sismabonus 110%) e “spese per interventi di risparmio energetico e superbonus” (ecobonus 110%) da barrare al fine di veicolare la detrazione con la percentuale maggiorata.
Per quanto riguarda, invece, il trattamento integrativo cosiddetto “600 euro” previsto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, insieme all’ulteriore detrazione prevista per i redditi da 28mila e fino a 40mila euro, questi dovranno essere evidenziati obbligatoriamente nel rigo C14 del modello 730/2021, al fine di consentire a chi presta l’assistenza fiscale di effettuare il corretto conguaglio con l’Irpef complessiva.
Anche il modello di Certificazione unica 2021, da trasmettere entro il prossimo 16 marzo, è stato confermato senza ritocchi rispetto alla versione in bozza.
La scadenza del 16 marzo 2021 è unificata e vale:
per la trasmissione telematica delle CU ordinarie all'Amministrazione finanziaria;
per la consegna/invio della CU sintetica al percipiente del reddito certificato.
Resta valida, invece, la scadenza del 31 ottobre 2021 (che slitta al 1° novembre cadendo di domenica) per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Anche questo modello tiene conto delle novità introdotte dal Dl n. 30/2020 in materia di riduzione del cuneo fiscale, con l'abrogazione del bonus Renzi e la relativa sostituzione con le due alternative misure del trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione.
Come evidenziato nelle istruzioni, per l’indicazione dei dati relativi al nuovo “trattamento integrativo” è stata inserita una nuova sezione (punti da 400 a 410); mentre nei nuovi punti 13 e 14 occorre indicare i giorni di lavoro che ricadono nel primo o nel secondo semestre 2020, in modo da parametrare il “bonus Renzi”, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione al relativo periodo di applicazione, tenuto conto proprio della coesistenza nel 2020 di tali diverse misure.
Invariato, rispetto alla bozza, anche il modello 770/2021, che i sostituti devono inviare entro il 31 ottobre 2021.
Alcune novità rispetto alle bozze emergono solo nella versione definitiva del modello Iva 2021, che deve essere presentato entro il termine del 30 aprile.
Questo modello di dichiarazione, infatti, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento.
Per quanto riguarda l’aspetto legato all’emergenza sanitaria da Coronavirus, nella versione definitiva del modello, nel quadro VA è stato inserito il rigo VA16 per i contribuenti che si sono avvalsi dei provvedimenti agevolativi di sospensione di alcuni versamenti Iva.
Nello specifico, nel rigo VA16 vi sono due caselle da compilare: nella casella 1 occorre indicare il codice che corrisponde alla norma che ha consentito la sospensione del versamento; nella casella 2, invece, va indicato l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
Se i versamenti sospesi sono frutto di diverse disposizioni, devono essere compilati più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Nel quadro VQ, invece, viene confermato l’inserimento di una nuova colonna (colonna 7) per indicare l’ammontare dell’Iva che non è stata versata alle scadenze ordinarie per effetto di eventi eccezionali.
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