Nel caso in cui il custode riferisca genericamente che il contribuente, destinatario della notifica, si sia trasferito in località “non nota”, è richiesto al messo notificatore di compiere le verifiche necessarie al fine di acclarare se il trasferimento sia avvenuto nel Comune ovvero al di fuori del Comune di domicilio, attraverso l'esame dei registri anagrafici.
Qualora il messo notificante non proceda a questa verifica non può risultare utile una verifica “ex post” operata in sede di processo.
Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 2877 depositata il 7 febbraio 2018.
Nella vicenda esaminata, è stato accolto il ricorso avanzato da un contribuente contro la decisione con cui la CTR aveva considerato legittima una cartella di pagamento i cui atti prodromici erano stati ritenuti ritualmente notificati a seguito di irreperibilità assoluta del medesimo.
Detta irreperibilità era stata acclarata dal messo notificatore attraverso le notizie acquisite dal custode dello stabile ove era ubicato il suo domicilio fiscale, per come confermata dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio dall'Ufficio.
La decisione è stata impugnata, in sede di legittimità, in ragione dell'assenza dei presupposti per ritenere configurata un'irreperibilità assoluta, in quanto il messo notificatore non aveva compiuto alcuna ricerca circa l'esistenza di un ufficio o azienda del contribuente.
Se il messo avesse compiuto dette ricerche – era stato dedotto dal contribuente - avrebbe agevolmente individuato il suo luogo di lavoro. In mancanza di esse, quindi, non poteva dirsi regolare il compimento della notifica con le modalità di cui all’art.60 comma 1 lettera e) DPR n. 600/73.
Censura, questa, ritenuta fondata dalla Suprema corte la quale ha ricordato, in proposito, quanto già dalla stessa enunciato in ordine alle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio in caso di irreperibilità assoluta.
Principi, questi, a cui non si era attenuto il giudice di merito.
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