Più tempo per l’invio telematico del mod. 770. Infatti, la scadenza originaria del documento fiscale – fissata per il 31 ottobre 2020 (termine che slittava al 2 novembre 2020) – è ufficialmente differita al 10 dicembre 2020. A stabilirlo è il cd. “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020), pubblicato il 28 ottobre 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 269. Si ricorda, al riguardo, che la bozza del testo prevedeva inizialmente la proroga al 30 novembre 2020. In sede di pubblicazione del testo, però, l’adempimento è stato differito di altri 10 giorni.
La proroga del termine di presentazione del mod. 770/2020 è stata disposta dall’art. 10 del D.L. n. 137/2020. Il differimento del termine è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, tenuto conto anche dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, con la nuova scadenza del 10 dicembre si evita anche la sovrapposizione con il termine del 30 novembre per la presentazione dei mod. Redditi e IRAP e il versamento degli acconti.
Il differimento del termine del mod. 770/2020 proroga automaticamente anche la CU 2020, relative al 2019, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (mod. 730). Si ricorda, infatti, che il co. 6-quinquies dell’art. 4 del Dpr. n. 322/1998 prevede che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770), ovvero entro il 31 ottobre (differito per quest’anno al 10 dicembre 2020).
Si tratta, in particolare, di:
Infine, si segnala che la proroga comporta anche un differimento dei termini per avvalersi del ravvedimento operoso, in quanto collegati ai termini di presentazione dei mod. 770/2020.
Nello specifico, laddove non venga rispettata la nuova scadenza del 10 dicembre 2020 per la presentazione dei mod. 770/2020, la violazione di omessa dichiarazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, quindi entro il 10 marzo 2021.
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