L’INPS, con messaggio n. 1872 del 3 maggio 2018, è tornato ad occuparsi della prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi industriale complessa.
Più nello specifico l’Istituto, a seguito di approfondimenti intervenuti con il Ministero del Lavoro, in merito alla corretta individuazione del regime normativo applicabile alle prestazioni di mobilità in deroga concesse ai sensi dell'art. 1, comma 139 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, con specifico riferimento all’ipotesi di beneficiari cui è stato decretato un periodo di dodici mesi di mobilità in deroga che termina nell'anno 2018, a cui viene concesso, per effetto della citata norma, un ulteriore periodo di altri dodici mesi, ha precisato che il limite massimo di dodici mesi deve essere inteso per ogni annualità di riferimento.
Pertanto, un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga iniziato nel 2017 e concluso nel 2018, può beneficiare di ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
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