Mobbing, la dequalificazione non è sufficiente

Pubblicato il 10 marzo 2021

L'elemento qualificante del mobbing non va ricercato nell'illegittimità dei singoli atti posti in essere dal datore di lavoro, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la mera dequalificazione o le plurime condotte illegittime del datore di lavoro non sono condizione sufficiente per configurare la siffatta ipotesi, essendo necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori elementi concreti, che i comportamenti datoriali siano frutto di un disegno persecutorio unificante e preordinato alla prevaricazione.

Tali conclusioni, giunte con l'ordinanza della Corte di Cassazione 4 marzo 2021, n. 6079, a seguito di ricorso proposto dal lavoratore in opposizione alle sentenze dei giudici di merito, confermano quanto evidenziato dalla Corte d'Appello e dalla giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità della condotta lesiva rilevano i seguenti elementi:

Certamente, l'onere della prova, in applicazione del principio di cui all'art. 2697, Cod. Civ., ricade sul lavoratore che deve provare rigorosamente la sistematicità della condotta e la sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulta: no a trattamenti di favore che creano privilegi ingiustificati

20/11/2024

Investment Management Exemption, istruzioni operative agli uffici

20/11/2024

CCNL Fondazioni lirico sinfoniche - Accordo di rinnovo del 13/11/2024

20/11/2024

Incostituzionale la distinzione di genere nei concorsi per ispettori penitenziari

20/11/2024

Fondazioni lirico sinfoniche. Rinnovo

20/11/2024

Lavoratori Asl in aspettativa per incarichi direttivi, ecco come gestire la posizione contributiva

20/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy